CORONAVIRUS - ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA N. 5 DEL 9 MARZO 2020

Pubblicata il 10/03/2020

A seguito dell’Ordinanza nr. 4 dell’8 Marzo 2020 nella giornata del 9 Marzo 2020 il Presidente della Regione Cristian Solinas ha adottato la nuova Ordinanza n. 5 con la quale sono state disposte ulteriori  misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini della Sardegna, per la prevenzione ed il contenimento della diffusione, nella Regione Sardegna, del morbo del Coronavirus.
In particolare, con la succitata Ordinanza, ad integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, è stato disposto l’obbligo di autoisolamento e reperibilità e anche per i non residenti che si sono trasferiti in Sardegna prima dell'8 marzo 2020, stabilendo detto obbligo con effetto retroattivo di 14 giorni.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 della suddetta Ordinanza tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo:
 a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagiai conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità;
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna (e disponibile cliccando qui);
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
Pertanto, si dispone che le persone provenienti dalle zone interessate dal provvedimento (turisti, lavoratori, studenti) che siano arrivate nel Comune di Bari Sardo a dare puntuale e scrupolosa esecuzione a quanto stabilito dalla richiamata Ordinanza.

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