E’ ONLINE IL SERVIZIO PER LA PRESENTAZIONE ALL'INPS DELLE DOMANDE DI REDDITO DI EMERGENZA

Pubblicata il 22/05/2020

È attivo da oggi il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall'articolo 82 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Le domande dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica entro il 30 Giugno 2020,  attraverso i seguenti canali:
  • i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • il sito internet dell'INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).
I  nuclei familiari per poter ottenere il beneficio del reddito di emergenza devo essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali:
  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di € 600,00 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
>  essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
> essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
> essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del Decreto-Legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, fino ad un massimo di euro 840 mensili, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza o meno di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo.
Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
Per maggiori informazioni e per effettuare l'autenticazione per la presentazione delle domande del Reddito di emergenza collegarsi al sito web dell'INPS al seguente link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53718

Categorie Covid-19

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