ELEZIONI REGIONALI 25 FEBBRAIO 2024: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORI CHE PER LEGGE NECESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO (VOTO ASSISTITO)

Pubblicata il 19/02/2024

Si rende noto che, a norma dell’art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, la cui applicazione è richiamata dall’articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16 del 2013, gli elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, ossia i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (art. 55, comma 3).
Al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato e renderne più agevole l'esercizio, da giovedì 22 febbraio a domenica 25 febbraio (nei tre giorni precedenti e nel giorno della votazione) le aziende sanitarie garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1991 (art. 29, comma 2, L. 104 del 1992). Si ricorda che tali certificati possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, che non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 56 D.P.R. n. 361 del 1957). I certificati devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, e devono contenere l’indicazione chiara e univoca della sussistenza dei requisiti per l’esercizio del voto con l’aiuto di un elettore accompagnatore.
Su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (voto assistito) viene previamente inserita nella tessera elettorale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, D.P.R. n. 361 del 1957). In tal caso, l’elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.
Per eventuali informazioni e necessità gli operatori dell’Ufficio Elettorale del Comune di Bari Sardo potranno essere contattati anche ai seguenti numeri telefonici:  0782/225608 - 225610.

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