DECRETO LEGGE N. 172 DEL 18 DICEMBRE 2020 (DECRETO “NATALE”): DISPOSIZIONI ANTI COVID DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.

Pubblicata il 18/12/2020

Il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, con il quale sono state stabilite nuove restrizioni anti Covid durante le festività, valide per tutto il territorio nazionale, per le giornate che vanno dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni e da/per le Province Autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione, come previsto dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020.
Con il citato Decreto Legge  n. 172/2020 l’Italia sarà in Zona Rossa per dieci giorni e quattro giorni in Zona Arancione.
🔴 Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «ZONA ROSSA».
🟠 Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «ZONA ARANCIONE».
 
🔴 MISURE ZONA ROSSA PER IL 24, 25, 26, 27, 31 DICEMBRE 2020 E 1, 2, 3, 5 e 6 GENNAIO 2021
🔴SPOSTAMENTI
🔺Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune se non per motivi di necessità (è compresa l’assistenza a anziani e l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità), lavoro o urgenza.
🔺È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per spostarsi serve l’autocertificazione.
Resta in vigore il divieto di circolazione dalle 22 alle 5, esteso fino alle ore 7 il 1°  gennaio 2021.
🔴BAR E RISTORANTI
🔺Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
🔺Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.
🔴SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI
🔺Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (indicate nell’allegato 23 e nell’allegato 24 al DPCM del 3 Dicembre 2020).
🔺Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. chiusi i centri estetici.
🔴SPORT
🔺Sospese le attività nei centri sportivi.
🔺Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
 
🟠MISURE ZONA ARANCIONE PER IL 28, 29, 30 DICEMBRE 2020 E 4 GENNAIO 2021
🟠SPOSTAMENTI
🔸Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Si può uscire dalla propria abitazione ma è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di residenza.
🔸È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
🔸Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dello spostamento verso capoluoghi di provincia. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
🟠BAR E RISTORAZIONE
🔸Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
🔸Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. La ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.
RESTANO APERTI I NEGOZI
Il D.L. 172/2020, infine, prevede lo stanziam
ento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del c.d. Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020).
Il testo del Decreto Legge 172/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e del relativo allegato, indicante i codici Ateco delle attività interessate, è disponibile al presente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
Per maggiori informazioni scarica le slides del Governole slides dell’ALI e le FAQ del Governo.
 

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